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201806
IDG931501453
93.15.01453 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scuffi Massimo
Tutela cautelare in materia brevettuale
Relazione al convegno organizzato dal Centro nazionale di Prevenzione e Difesa sociale sul tema: "La legge di riforma del codice di procedura civile e la tutela del credito", Saint Vincent, 7-9 maggio 1992
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 1, pt. 4, pag. 265-277
D311320; D31122; D44
La tutela cautelare in materia brevettuale (invenzioni, modelli, marchi) si attua mediante i provvedimenti di descrizione, sequestro, inibitoria in corso di causa. I primi due sono strumenti sui generis di istruzione preventiva ma il secondo alla funzione probatoria ne aggiunge una inibitoria per impedire l' ulteriore circolazione degli oggetti contraffabili; il terzo ha maggior ampiezza oggettiva tendendo al blocco dell' intera produzione d' azienda. I presupposti sono il "periculum in mora" (in "re ipsa" nello stesso fenomeno contraffattivo) ed il "fumus boni iuris". Questo ultimo -specie nel campo delle invenzioni- puo' trovare idoneo supporto -oltre che nel parere pro veritate- nell' eventuale attestato straniero rilasciato da Paesi a notorio esame preventivo ovvero a seguito della concessione di brevetto europeo. La riforma novellistica del codice di procedura civile (l. 353/1990) e' destinata ad influire nella subbietta materia cautelare speciale per il rinvio operato dall' art. 669 quaterdecies alle discipline compatibili. Cosi' il potere cautelare verra' definitivamente attribuito ad un giudice monocratico (salvo residuali competenze del collegio in tema di inibitoria), mai alla competenza funzionale del capo dell' ufficio; verra' meno la competenza alternativa del giudice del luogo dell' esecuzione dei provvedimenti; il procedimento cautelare dovra' sempre concludersi in contraddittorio secondo il modulo previsto dall' art. 669 sexies; la convalida non sara' piu' necessaria (in quanto anticipata dai rimedi di seguito) sopravvivendo il solo giudizio di merito da instaurarsi non piu' negli 8 giorni ma nei termini di cui all' art. 669 octies; la cautela -ove negata- potra' essere sempre reiterata ed -ove concessa- revocata o reclamata. Unica eccezione l' inibitoria in corso di causa rivestente forma di sentenza e non tollerante dunque i controlli interni previsti dal nuovo processo cautelare nei confronti della sola ordinanza.
r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 r.d. 21 giugno 1942, n. 929 l. 26 novembre 1990, n. 353 art. 669 bis c.p.c. art. 669 ter c.p.c. art. 669 quater c.p.c. art. 669 sexies c.p.c. art. 669 septies c.p.c. art. 669 opties c.p.c. art. 669 terdecies c.p.c. art. 669 quaterdecies c.p.c. art. 670 c.p.c. art. 673 c.p.c. art. 675 c.p.c. art. 700 c.p.c. art. 737 c.p.c. art. 738 c.p.c. art. 742 c.p.c.



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