| 201806 | |
| IDG931501453 | |
| 93.15.01453 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Scuffi Massimo
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| Tutela cautelare in materia brevettuale
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| Relazione al convegno organizzato dal Centro nazionale di Prevenzione
e Difesa sociale sul tema: "La legge di riforma del codice di
procedura civile e la tutela del credito", Saint Vincent, 7-9 maggio
1992
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| Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 1, pt. 4, pag. 265-277
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| D311320; D31122; D44
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| La tutela cautelare in materia brevettuale (invenzioni, modelli,
marchi) si attua mediante i provvedimenti di descrizione, sequestro,
inibitoria in corso di causa. I primi due sono strumenti sui generis
di istruzione preventiva ma il secondo alla funzione probatoria ne
aggiunge una inibitoria per impedire l' ulteriore circolazione degli
oggetti contraffabili; il terzo ha maggior ampiezza oggettiva
tendendo al blocco dell' intera produzione d' azienda. I presupposti
sono il "periculum in mora" (in "re ipsa" nello stesso fenomeno
contraffattivo) ed il "fumus boni iuris". Questo ultimo -specie nel
campo delle invenzioni- puo' trovare idoneo supporto -oltre che nel
parere pro veritate- nell' eventuale attestato straniero rilasciato
da Paesi a notorio esame preventivo ovvero a seguito della
concessione di brevetto europeo. La riforma novellistica del codice
di procedura civile (l. 353/1990) e' destinata ad influire nella
subbietta materia cautelare speciale per il rinvio operato dall' art.
669 quaterdecies alle discipline compatibili. Cosi' il potere
cautelare verra' definitivamente attribuito ad un giudice monocratico
(salvo residuali competenze del collegio in tema di inibitoria), mai
alla competenza funzionale del capo dell' ufficio; verra' meno la
competenza alternativa del giudice del luogo dell' esecuzione dei
provvedimenti; il procedimento cautelare dovra' sempre concludersi in
contraddittorio secondo il modulo previsto dall' art. 669 sexies; la
convalida non sara' piu' necessaria (in quanto anticipata dai rimedi
di seguito) sopravvivendo il solo giudizio di merito da instaurarsi
non piu' negli 8 giorni ma nei termini di cui all' art. 669 octies;
la cautela -ove negata- potra' essere sempre reiterata ed -ove
concessa- revocata o reclamata. Unica eccezione l' inibitoria in
corso di causa rivestente forma di sentenza e non tollerante dunque i
controlli interni previsti dal nuovo processo cautelare nei confronti
della sola ordinanza.
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| r.d. 29 giugno 1939, n. 1127
r.d. 21 giugno 1942, n. 929
l. 26 novembre 1990, n. 353
art. 669 bis c.p.c.
art. 669 ter c.p.c.
art. 669 quater c.p.c.
art. 669 sexies c.p.c.
art. 669 septies c.p.c.
art. 669 opties c.p.c.
art. 669 terdecies c.p.c.
art. 669 quaterdecies c.p.c.
art. 670 c.p.c.
art. 673 c.p.c.
art. 675 c.p.c.
art. 700 c.p.c.
art. 737 c.p.c.
art. 738 c.p.c.
art. 742 c.p.c.
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