| L' A., nell' esaminare l' istituto del divieto della "reformatio in
peius", dopo breve premessa storica, passa ad analizzarne il
contenuto e il campo di applicazione, individuando innanzitutto i
giudici tenuti al rispetto del divieto e quelli esclusi. Agli effetti
del divieto in discorso, chiarisce il significato di pena principale,
misure di sicurezza, misure di prevenzione, giudizio di sorveglianza,
pene accessorie ecc., anche alla luce dei principi costituzionali. In
particolare, estendendo l' indagine al codice del 1930 e a quello del
1988, chiarisce il significato del divieto di irrogare una pena piu'
grave per specie o quantita', applicare misure di sicurezza nuove o
piu' gravi, prosciogliere l' imputato per una causa meno favorevole.
Prende anche in esame, agli effetti del divieto in discorso, l'
appello proposto da persone diverse dall' imputato, i processi con
piu' imputati (concorso di piu' persone e processi connessi) ecc.,
per accertare se anche in tali casi il giudice e' tenuto al rispetto
dei princpi che governano il divieto della "reformatio in peius".
| |