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201881
IDG930601528
93.06.01528 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marazza Simona
Ancora sul trasferimento per motivi disciplinari
Nota a Cass. 13 novembre 1991, n. 12088
Dir. lav., an. 66 (1992), fasc. 6, pt. 2, pag. 412-419
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7406; D745
La sentenza ribadisce l' orientamento ormai consolidato, secondo il quale lo "ius variandi" e' correttamente esercitato anche quando, ferma restando l' equivalenza delle mansioni, il lavoratore venga adibito ad un' attivita' che, al contrario di quella precedentemente svolta, non sia caratterizzata da poteri di autorita' e di controllo nei confronti di altri lavoratori. Per quanto riguarda il trasferimento disciplinare, la sentenza, pur confermando la possibilita' e la rilevanza di una duplice valenza (oggettiva e soggettiva) di uno stesso comportamento del lavoratore, non pone un' alternativa tra il trasferimento e la sanzione disciplinare. Afferma, invece, che il disposto trasferimento non esclude l' esercizio del potere disciplinare, potendo essere irrogata una sanzione disciplinare e, contestualmente, disposto il trasferimento del lavoratore. Secondo l' A. questa soluzione merita consenso.
art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 2103 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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