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201883
IDG930601530
93.06.01530 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ales Edoardo
Violazione della "comandata" unilaterale ed illegittimita' delle sanzioni disciplinari
Nota a Pret. Roma 19 marzo 1992
Dir. lav., an. 66 (1992), fasc. 6, pt. 2, pag. 430-436
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7134
La sentenza in esame nega all' azienda erogatrice di un servizio pubblico il diritto di imporre una propria regolamentazione unilaterale mediante provvedimenti di comandata. Conseguentemente sono illegittime le sanzioni disciplinari comminate dall' azienda ai lavoratori che si sono rifiutati di rispondere alla comandata stessa. La pronuncia consente all' A. un approfondimento circa l' interpretazione dell' art. 2 comma 2 l. 146/1990 con riferimento all' assenza di una posizione unitaria della giurisprudenza in materia ed alla configurazione di due differenti atteggiamenti sulla legittimita' o meno dell' autonoma determinazione delle prestazioni essenziali e delle modalita' di erogazione.
art. 2 comma 2 l. 12 giugno 1990, n. 146
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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