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201891
IDG930601538
93.06.01538 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lo Cascio Giovanni
Oggetto del giudizio di opposizione a stato passivo fallimentare e privilegio del credito dell' agente
Nota a Cass. 5 settembre 1992, n. 10241
Giust. civ., an. 43 (1993), fasc. 1, pt. 1, pag. 48-52
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31362; D305700
La prima questione affrontata e' se nel giudizio di opposizione allo stato passivo il creditore possa far valere una diversa connotazione del credito insinuato in sede di verifica, in particolare la natura prededucibile di esso. La Cassazione ha negato tale possibilita', perche' la tutela creditoria concorrente ne verrebbe limitata. L' A. ritiene invece che la ragione del divieto si fondi piuttosto, come in precedenza affermato dalla stessa Corte, sul fatto che nel procedimento di opposizione deve ritenersi precluso qualsiasi mutamento nel petitum e nella causa petendi della domanda introdotta in sede sommaria. L' ulteriore tema d' indagine della Cassazione riguarda il riconoscimento della prelazione del credito dell' agente ex art. 2751 bis c.c., quando questi sia una societa' di capitali. L' A. richiama l' ampio dibattito insorto in proposito e le opposte soluzioni che ne sono scaturite.
art. 2751 bis n. 3 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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