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201897
IDG930601544
93.06.01544 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Todaro Antonio
L' esecuzione forzata e i privilegi dell' INVIM
Nota a Cass. 22 maggio 1992, n. 6152
Giust. civ., an. 43 (1993), fasc. 1, pt. 1, pag. 130-132
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D305701; D24058; D43420
La sentenza annotata, che s' inserisce nell' indirizzo giurisprudenziale ormai prevalente, riguarda la questione della vendita forzata, equiparata agli atti di alienazione a titolo oneroso dall' art. 28 d.p.r. 643/1972, istitutivo dell' INVIM, all' art. 2780 c.c. Il credito dello Stato per l' INVIM relativa a un immobile venduto in seguito a procedura esecutiva non va collocato secondo l' ordine dei privilegi previsto dall' art. 2780 c.c., in relazione all' art. 28 d.p.r. 643/1972, ma fra le spese della procedura esecutiva, il cui importo va assegnato all' amministrazione delle finanze, nella distribuzione del prezzo dell' immobile venduto, con preferenza rispetto ad ogni altro credito, anche pignoratizio o ipotecario, a norma dell' art. 2777 comma 1 c.c. L' A. condivide questo indirizzo per una serie di ragioni logiche, che sintetizza, cui si aggiunge il dato giuridico formale.
d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 d.p.r. 23 dicembre 1974, n. 688 art. 2772 c.c. art. 2777 c.c. art. 2780 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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