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201898
IDG930601545
93.06.01545 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pinto Gianluca
Sulla conversione del contratto di formazione e lavoro per inadempimento degli obblighi formativi e sul successivo recesso operato dall' imprenditore in regime di libera recedibilita'
Osservazione a Cass. 9 aprile 1992, n. 4056
Giust. civ., an. 43 (1993), fasc. 1, pt. 1, pag. 167-169
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D731; D74464; D771
L' A. sottolinea la rilevanza della pronuncia, una delle poche della Cassazione in materia di contratto di formazione e lavoro. La Corte definisce in primo luogo il contratto di formazione e lavoro contratto a tempo determinato con causa mista, ed afferma che per valutare l' inadempimento formativo del datore di lavoro occorre giungere alla scadenza del contratto. Percio' non ammette la conversione ex lege del contratto di formazione e lavoro nel corso del rapporto, anche qualora l' imprenditore ammetta espressamente di non rispettare il programma formativo. La sentenza contiene poi un importante principio: la conversione del contratto di formazione e lavoro ex art. 3 comma 9 l. 863/1984 in un rapporto a tempo indeterminato non comporta l' eliminazione della clausola relativa al termine del contratto: il datore di lavoro puo' quindi recedere ad nutum, anche se il rapporto e' soggetto al regime della libera recedibilita', solo alla scadenza del termine. Conseguenze dell' illegittimita' del recesso il diritto del lavoratore alle retribuzioni fino alla scadenza del termine ed al risarcimento del danno per mancata formazione, nonche' il diritto all' indennita' sostitutiva del preavviso.
art. 3 l. 19 dicembre 1984, n. 863 art. 35 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 1223 c.c. art. 2118 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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