| 201898 | |
| IDG930601545 | |
| 93.06.01545 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pinto Gianluca
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| Sulla conversione del contratto di formazione e lavoro per
inadempimento degli obblighi formativi e sul successivo recesso
operato dall' imprenditore in regime di libera recedibilita'
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| Osservazione a Cass. 9 aprile 1992, n. 4056
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| Giust. civ., an. 43 (1993), fasc. 1, pt. 1, pag. 167-169
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D731; D74464; D771
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| L' A. sottolinea la rilevanza della pronuncia, una delle poche della
Cassazione in materia di contratto di formazione e lavoro. La Corte
definisce in primo luogo il contratto di formazione e lavoro
contratto a tempo determinato con causa mista, ed afferma che per
valutare l' inadempimento formativo del datore di lavoro occorre
giungere alla scadenza del contratto. Percio' non ammette la
conversione ex lege del contratto di formazione e lavoro nel corso
del rapporto, anche qualora l' imprenditore ammetta espressamente di
non rispettare il programma formativo. La sentenza contiene poi un
importante principio: la conversione del contratto di formazione e
lavoro ex art. 3 comma 9 l. 863/1984 in un rapporto a tempo
indeterminato non comporta l' eliminazione della clausola relativa al
termine del contratto: il datore di lavoro puo' quindi recedere ad
nutum, anche se il rapporto e' soggetto al regime della libera
recedibilita', solo alla scadenza del termine. Conseguenze dell'
illegittimita' del recesso il diritto del lavoratore alle
retribuzioni fino alla scadenza del termine ed al risarcimento del
danno per mancata formazione, nonche' il diritto all' indennita'
sostitutiva del preavviso.
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| art. 3 l. 19 dicembre 1984, n. 863
art. 35 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 1223 c.c.
art. 2118 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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