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201901
IDG930601548
93.06.01548 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pilati Andrea
"Jus variandi" e obbligo di adeguata motivazione
Nota a Cass. 10 marzo 1992, n. 2889
Giust. civ., an. 43 (1993), fasc. 1, pt. 1, pag. 201-206
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1435; D14354; D740
La sentenza in epigrafe s' inserisce nell' orientamento, inaugurato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 103/1989, espressamente citata in motivazione, che applica il principio della parita' di trattamento fra i lavoratori al fine di limitare gli spazi di discrezionalita' dell' imprenditore nell' amministrazione dei rapporti di lavoro. La sentenza in commento costituisce un esito significativo della pronuncia della Corte Costituzionale citata, stabilendo l' obbligo per il datore di lavoro di motivare adeguatamente le decisioni e le scelte discrezionali compiute nell' organizzazione della propria attivita', al fine specifico di un controllo della necessaria coerenza degli atti imprenditoriali con il canone di ragionevolezza e con il principio costituzionale di pari dignita' sociale fra tutti i lavoratori.
art. 41 Cost. l. 17 maggio 1985, n. 210 art. 2103 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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