| 201905 | |
| IDG930601552 | |
| 93.06.01552 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| De Tilla Maurizio
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| Sulla permuta di un bene esistente con un bene futuro
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| Nota a Cass. 24 gennaio 1992, n. 811
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| Giust. civ., an. 43 (1993), fasc. 1, pt. 1, pag. 240-247
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30631
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| Con la decisione in rassegna la Cassazione, nel distinguere il
contratto di permuta di un bene esistente con un bene futuro dal
contratto misto costituito con gli elementi della vendita e dell'
appalto, ha configurato il primo contratto nella fattispecie in cui
il sinallagma negoziale sia consistito nel trasferimento reciproco
della proprieta' attuale con la cosa futura e l' obbligo di erigere
l' edificio sia restato su un piano accessorio e strumentale, mentre
ha ravvisato l' altro contratto qualora la costruzione del fabbricato
sia stata al centro della volonta' delle parti e l' alienazione dell'
area abbia costituito soltanto il mezzo per conseguire l' obiettivo
primario. L' A. condivide la decisione, ponendo in rilievo anche la
rilevanza fiscale della distinzione enunciata. Riporta poi alcune
interpretazioni giurisprudenziali di rilievo in materia di permuta di
cosa presente con cosa futura. Infine segnala le piu' importanti
statuizioni ed interpretazioni della giurisprudenza che definiscono
sotto molteplici aspetti la disciplina regolante l' istituto della
permuta.
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| art. 1362 c.c.
art. 1472 c.c.
art. 1552 c.c.
art. 1655 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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