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201905
IDG930601552
93.06.01552 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Tilla Maurizio
Sulla permuta di un bene esistente con un bene futuro
Nota a Cass. 24 gennaio 1992, n. 811
Giust. civ., an. 43 (1993), fasc. 1, pt. 1, pag. 240-247
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30631
Con la decisione in rassegna la Cassazione, nel distinguere il contratto di permuta di un bene esistente con un bene futuro dal contratto misto costituito con gli elementi della vendita e dell' appalto, ha configurato il primo contratto nella fattispecie in cui il sinallagma negoziale sia consistito nel trasferimento reciproco della proprieta' attuale con la cosa futura e l' obbligo di erigere l' edificio sia restato su un piano accessorio e strumentale, mentre ha ravvisato l' altro contratto qualora la costruzione del fabbricato sia stata al centro della volonta' delle parti e l' alienazione dell' area abbia costituito soltanto il mezzo per conseguire l' obiettivo primario. L' A. condivide la decisione, ponendo in rilievo anche la rilevanza fiscale della distinzione enunciata. Riporta poi alcune interpretazioni giurisprudenziali di rilievo in materia di permuta di cosa presente con cosa futura. Infine segnala le piu' importanti statuizioni ed interpretazioni della giurisprudenza che definiscono sotto molteplici aspetti la disciplina regolante l' istituto della permuta.
art. 1362 c.c. art. 1472 c.c. art. 1552 c.c. art. 1655 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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