| 201912 | |
| IDG930601559 | |
| 93.06.01559 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Chieco Pasquale
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| Il licenziamento quale sanzione disciplinare
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 43 (1992), fasc. 2, pt. 1, pag.
237-284
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D745; D74702
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| (Sommario: - Premessa. Il principio di giustificazione ed obbligo di
motivazione: riflessi sul licenziamento disciplinare. Licenziamento
disciplinare e (residua) area di libera recedibilita', ovvero sull'
attuale significato normativo della sentenza n. 427/1989 della Corte
costituzionale. Il regime sanzionatorio del licenziamento
disciplinare intimato senza il rispetto delle garanzie procedurali:
in particolare sulla nullita' e sul problema della conversione dell'
atto nullo ex art. 1424 cod. civ. - Effetti dell' ibridismo
regolamentare del licenziamento disciplinare e primi spunti per la
sua rivisitazione. Sul conflitto funzionale tra il principio di
contestazione e difesa dell' art. 7 St. lav. ed i requisiti formali
dell' art. 2 della legge n. 604/1966. Il regime di predeterminazione
e pubblicita' del codice disciplinare ed il licenziamento
disciplinare: dal decisum della Corte costituzionale agli interventi
"correttivo-abrogativi" delle Sezioni unite della Cassazione; l'
operativita' "necessaria" del comma 1 dell' art. 7 St. lav. e la sua
ragionevolezza (anche) rispetto al provvedimento disciplinare
espulsivo. - La sanzione disciplinare del licenziamento: dalla
qualificazione dell' atto alla determinazione della sua disciplina
legale. L' integrale applicabilita' al licenziamento disciplinare
delle ulteriori disposizioni dell' art. 7 St. lav.; la recidiva. La
proporzionalita' come limite sostanziale (anche) della sanzione
disciplinare del licenziamento. - Conclusioni)
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| art. 2 l. 15 luglio 1966, n. 604
art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300
C. Cost. 25 luglio 1989, n. 427
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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