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201922
IDG930601569
93.06.01569 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Chiacchieroni Alessandra
Lo "ius variandi" nel part-time
Nota a C. Cost. 11 maggio 1992, n. 210
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 43 (1992), fasc. 2, pt. 2, pag. 433-437
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D771; D7441; D7406
La Corte Costituzionale, mediante la sentenza interpretativa di rigetto in epigrafe, ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 5 comma 2 l. 863/1984. La Corte ha affermato che la norma impugnata non puo' intendersi come legittimante clausole elastiche per quanto riguarda la distribuzione dell' orario nel part-time. Per quanto riguarda la sorte del contratto, a seguito della dichiarata nullita' della clausola che attribuisce al datore di lavoro il potere di variare unilateralmente la collocazione temporale della prestazione lavorativa, la Corte ha escluso che la nullita' possa estendersi all' intero contratto. Tuttavia spetta ai giudici ordinari stabilire la configurazione da dare alla fattispecie che risulta in tale evenienza. Su questo aspetto della questione l' A. prospetta alcune possibili ipotesi.
art. 5 comma 2 l. 19 dicembre 1984, n. 863
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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