| 201925 | |
| IDG930601572 | |
| 93.06.01572 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Chiacchieroni Alessandra
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| Ancora sul "pony express"
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| Nota a Cass. sez. lav. 10 luglio 1991, n. 7608
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 43 (1992), fasc. 2, pt. 2, pag.
506-508
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7400
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| La sentenza riguarda la qualificazione giuridica dell' attivita' dei
c.d. pony express. Secondo il ricorrente schema negoziale utilizzato
dalle parti, il lavoratore e' libero di rispondere alla chiamata
dell' azienda. Secondo certa giurisprudenza, l' assenza dell' obbligo
di disponibilita' del lavoratore e' stata ritenuta decisiva al fine
di escludere la natura subordinata del rapporto di lavoro. Altre
pronunce hanno, invece, ritenuto tale assenza un dato meramente
formale, in quanto il messaggero urbano, se vuole percepire il
compenso, deve rispondere alla chiamata. Secondo la sentenza in
commento il giudice di merito, per stabilire se si configuri o meno
un rapporto di lavoro subordinato, deve accertare se la mancanza
dell' obbligo di disponibilita' del lavoratore in questione si
configuri in concreto come una soggezione reale (economica) del
lavoratore, oppure sia una scelta rispondente alla volonta' del
lavoratore che ha optato per un lavoro flessibile.
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| art. 2094 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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