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201925
IDG930601572
93.06.01572 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Chiacchieroni Alessandra
Ancora sul "pony express"
Nota a Cass. sez. lav. 10 luglio 1991, n. 7608
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 43 (1992), fasc. 2, pt. 2, pag. 506-508
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7400
La sentenza riguarda la qualificazione giuridica dell' attivita' dei c.d. pony express. Secondo il ricorrente schema negoziale utilizzato dalle parti, il lavoratore e' libero di rispondere alla chiamata dell' azienda. Secondo certa giurisprudenza, l' assenza dell' obbligo di disponibilita' del lavoratore e' stata ritenuta decisiva al fine di escludere la natura subordinata del rapporto di lavoro. Altre pronunce hanno, invece, ritenuto tale assenza un dato meramente formale, in quanto il messaggero urbano, se vuole percepire il compenso, deve rispondere alla chiamata. Secondo la sentenza in commento il giudice di merito, per stabilire se si configuri o meno un rapporto di lavoro subordinato, deve accertare se la mancanza dell' obbligo di disponibilita' del lavoratore in questione si configuri in concreto come una soggezione reale (economica) del lavoratore, oppure sia una scelta rispondente alla volonta' del lavoratore che ha optato per un lavoro flessibile.
art. 2094 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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