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201926
IDG930601573
93.06.01573 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Andreoni Amos
Le entrate del servizio sanitario, il monito della Corte Costituzionale e le tentazioni del legislatore
Nota a C. Cost. 8 giugno 1992, n. 256
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 43 (1992), fasc. 2, pt. 2, pag. 524-528
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7002; D04412; D1882
La Corte Costituzionale ha dichiarato l' illegittimita' dell' art. 5 comma 14 l. 407/1990 nella parte in cui, nella determinazione del contributo per il Servizio sanitario nazionale dovuto dai liberi professionisti e dai lavoratori autonomi, non consente prova contraria di un minore effettivo imponibile. La sentenza dichiara, invece, non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 31 l. 41/1986, come modificato dall' art. 10 l. 67/1988 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge Finanziaria 1988). L' A. esamina la sentenza per quanto riguarda i chiarimenti importanti che offre nell' attuale momento di rifondazione del Servizio sanitario nazionale. L' impianto generale delle norme emanate, d.l. 384/1992 e l. 421/1992, e di quelle annunciate appare non allineato al dettato costituzionale come interpretato dalla Corte Costituzionale e ribadito nella sentenza in commento.
art. 31 l. 28 febbraio 1986, n. 41 art. 10 l. 11 marzo 1988, n. 67 art. 5 comma 14 l. 29 dicembre 1990, n. 407 d.l. 19 settembre 1992, n. 384 l. 23 ottobre 1992, n. 421
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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