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Documento


201934
IDG930601581
93.06.01581 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marra Luca
Lavoro carcerario ed equa retribuzione
Nota a C. Cost. 18 febbraio 1992, n. 49
Riv. it. dir. lav., an. 12 (1993), fasc. 1, pt. 2, pag. 16-17
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D644
La Corte Costituzionale ha dichiarato l' illegittimita' dell' art. 23 l. 354/1975, nella parte in cui stabilisce una riduzione di tre decimi della mercede corrisposta per il lavoro dei detenuti, da versare, dopo la soppressione della cassa per il soccorso e l' assistenza alle vittime dei delitti, alle Regioni ed agli Enti locali (Province e Comuni). Tale norma da' luogo ad una disparita' di trattamento tra il detenuto e gli altri cittadini. Il vincolo di solidarieta' tra gli autori del reato e le vittime del delitto motivava la trattenuta quando le somme venivano destinate alla cassa. Dopo la soppressione della quale, l' attuale destinazione della quota di mercede trattenuta e' destinata al soddisfacimento di interessi generali che, come tali, devono gravare sull' intera collettivita'.
art. 23 l. 26 luglio 1975, n. 354
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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