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201940
IDG930601587
93.06.01587 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caro Michele
Sul contenuto necessario del preavviso di sciopero nei servizi pubblici
Nota a decr. Pret. Torino 17 aprile 1992
Riv. it. dir. lav., an. 12 (1993), fasc. 1, pt. 2, pag. 94-95
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7131; D7134; D762
Il decreto in commento dichiara l' illegittimita' di uno sciopero in un servizio pubblico essenziale per l' inadempimento dell' onere del preavviso. Un istituto di credito aveva invitato le organizzazioni sindacali a non effettuare uno sciopero preannunciato con un comunicato in cui erano genericamente indicate le giornate prescelte senza alcuna informazione sulla durata e le modalita' dello sciopero. Due giorni prima delle sciopero le organizzazioni sindacali, con un secondo comunicato, avevano precisato che nella prima giornata lo sciopero si sarebbe svolto dalle ore 14.00 alle ore 17.00, mentre per la seconda giornata veniva lasciata "ad ogni gruppo omogeneo la valutazione sull' opportunita' di ricorrere a successive fermate, qualora la situazione degli sportelli le rendesse necessarie". La pronuncia dichiara, quindi, la non antisindacalita' del comportamento del datore che aveva prospettato, con una lettera ai sindacati, le responsabilita' degli stessi e dei lavoratori, nell' eventualita' dell' attuazione dello sciopero.
art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 2 l. 12 giugno 1990, n. 146
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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