| 201940 | |
| IDG930601587 | |
| 93.06.01587 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Caro Michele
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| Sul contenuto necessario del preavviso di sciopero nei servizi
pubblici
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| Nota a decr. Pret. Torino 17 aprile 1992
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| Riv. it. dir. lav., an. 12 (1993), fasc. 1, pt. 2, pag. 94-95
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7131; D7134; D762
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| Il decreto in commento dichiara l' illegittimita' di uno sciopero in
un servizio pubblico essenziale per l' inadempimento dell' onere del
preavviso. Un istituto di credito aveva invitato le organizzazioni
sindacali a non effettuare uno sciopero preannunciato con un
comunicato in cui erano genericamente indicate le giornate prescelte
senza alcuna informazione sulla durata e le modalita' dello sciopero.
Due giorni prima delle sciopero le organizzazioni sindacali, con un
secondo comunicato, avevano precisato che nella prima giornata lo
sciopero si sarebbe svolto dalle ore 14.00 alle ore 17.00, mentre per
la seconda giornata veniva lasciata "ad ogni gruppo omogeneo la
valutazione sull' opportunita' di ricorrere a successive fermate,
qualora la situazione degli sportelli le rendesse necessarie". La
pronuncia dichiara, quindi, la non antisindacalita' del comportamento
del datore che aveva prospettato, con una lettera ai sindacati, le
responsabilita' degli stessi e dei lavoratori, nell' eventualita'
dell' attuazione dello sciopero.
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| art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 2 l. 12 giugno 1990, n. 146
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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