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Documento


201955
IDG930601602
93.06.01602 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pilati Andrea
Sulla rilevanza della volonta' del lavoratore illegittimamente licenziato di riprendere il servizio dopo l' invito del datore di lavoro
Nota a Cass. sez. lav. 10 marzo 1992, n. 2888
Riv. it. dir. lav., an. 12 (1993), fasc. 1, pt. 2, pag. 229-233
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D763
La sentenza, confermando precedenti conclusioni giurisprudenziali, afferma che, ai sensi dell' art. 18 comma 2 l. 300/1970, se il lavoratore illegittimamente licenziato non riprende servizio entro 30 giorni dal ricevimento dell' invito del datore di lavoro, il rapporto si intende risolto. Tuttavia, afferma la Cassazione, la risoluzione del rapporto e' impedita dalla manifestazione chiara e univoca, formulata entro il termine prescritto, della volonta' di aderire all' invito del datore. Approfondimenti giurisprudenziali e dottrinali sulla portata del termine in questione, in rapporto al comportamento del lavoratore.
art. 18 comma 2 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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