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201967
IDG930601614
93.06.01614 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Finocchiaro Alfio
In tema di improcedibilita' del ricorso per mancato deposito della procura sociale, conferita con atto separato, la palla ritorna alla Corte di Cassazione
Nota a C. Cost. 24 novembre 1992, n. 471
Vita not., an. 44 (1992), fasc. 5-6, pt. 1, pag. 1042-1056
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D42261
Con la sentenza in rassegna la Corte Costituzionale, chiamata a decidere della legittimita' dell' art. 369 comma 2 n. 3 c.p.c. nella parte in cui, prevedendo a pena d' improcedibilita' il deposito della procura speciale, preclude la possibilita' di sanatorie tanto ad opera della parte autonomamente, quanto con l' intervento collaborativo del giudice, ha dichiarato inammissibile tale questione, perche' la pronuncia d' incostituzionalita' della norma in questione avrebbe presupposto l' introduzione, nel giudizio di cassazione di "innovazioni che, per la loro ampiezza e significativita' e per l' estrema molteplicita' delle soluzioni astrattamente possibili, potrebbero essere adottate soltanto dal legislatore nell' esercizio dell' ampio potere ad esso spettante in ordine alla conformazione del processo". L' A. condivide questa soluzione. La Corte Costituzionale aggiunge un ultimo paragrafo in cui invita il giudice rimettente, la Corte di Cassazione, a valorizzare, in sede interpretativa della norma, quella giurisprudenza piu' permissiva che consente di superare la sanzione d' improcedibilita' in determinate situazioni. L' A. ritiene che la strada indicata non sia percorribile dalla Corte di Cassazione e ne indica i motivi.
art. 3 Cost. art. 24 Cost. art. 369 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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