| 201967 | |
| IDG930601614 | |
| 93.06.01614 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Finocchiaro Alfio
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| In tema di improcedibilita' del ricorso per mancato deposito della
procura sociale, conferita con atto separato, la palla ritorna alla
Corte di Cassazione
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| Nota a C. Cost. 24 novembre 1992, n. 471
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| Vita not., an. 44 (1992), fasc. 5-6, pt. 1, pag. 1042-1056
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D42261
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| Con la sentenza in rassegna la Corte Costituzionale, chiamata a
decidere della legittimita' dell' art. 369 comma 2 n. 3 c.p.c. nella
parte in cui, prevedendo a pena d' improcedibilita' il deposito della
procura speciale, preclude la possibilita' di sanatorie tanto ad
opera della parte autonomamente, quanto con l' intervento
collaborativo del giudice, ha dichiarato inammissibile tale
questione, perche' la pronuncia d' incostituzionalita' della norma in
questione avrebbe presupposto l' introduzione, nel giudizio di
cassazione di "innovazioni che, per la loro ampiezza e
significativita' e per l' estrema molteplicita' delle soluzioni
astrattamente possibili, potrebbero essere adottate soltanto dal
legislatore nell' esercizio dell' ampio potere ad esso spettante in
ordine alla conformazione del processo". L' A. condivide questa
soluzione. La Corte Costituzionale aggiunge un ultimo paragrafo in
cui invita il giudice rimettente, la Corte di Cassazione, a
valorizzare, in sede interpretativa della norma, quella
giurisprudenza piu' permissiva che consente di superare la sanzione
d' improcedibilita' in determinate situazioni. L' A. ritiene che la
strada indicata non sia percorribile dalla Corte di Cassazione e ne
indica i motivi.
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| art. 3 Cost.
art. 24 Cost.
art. 369 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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