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201968
IDG930601615
93.06.01615 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Finocchiaro Alfio
Le sezioni unite confermano la prescrizione quinquennale per il risarcimento del danno a seguito dell' accessione invertita
Nota a Cass. sez. un. civ. 25 novembre 1992, n. 12546
Vita not., an. 44 (1992), fasc. 5-6, pt. 1, pag. 1057-1065
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1310; D12061
Le sezioni unite della Cassazione hanno riaffermato il principio secondo cui qualora il privato che ha perduto, in seguito a dichiarazione di pubblica utilita' e di occupazione (legittima o illegittima) la disponibilita' di un proprio fondo per la irreversibile costruzione sullo stesso di un' opera pubblica, proponga un' azione per ottenere il valore del bene perduto, tale azione, avendo natura risarcitoria, e' soggetta al termine prescrizionale quinquennale. Secondo un diverso orientamento della giurisprudenza, si tratterebbe invece di un diritto personale di credito che si prescrive in 10 anni. L' A. preferisce la soluzione prospettata dalla sentenza in rassegna, che a suo avviso dovrebbe costituire un punto fermo per la soluzione delle controversie in materia.
art. 13 l. 25 giugno 1865, n. 2359 art. 50 l. 25 giugno 1865, n. 2359 art. 51 l. 25 giugno 1865, n. 2359 art. 71 l. 25 giugno 1865, n. 2359 art. 73 l. 25 giugno 1865, n. 2359 art. 3 l. 27 ottobre 1988, n. 458 art. 2943 c.c. art. 2946 c.c. art. 2947 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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