| 201968 | |
| IDG930601615 | |
| 93.06.01615 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Finocchiaro Alfio
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| Le sezioni unite confermano la prescrizione quinquennale per il
risarcimento del danno a seguito dell' accessione invertita
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| Nota a Cass. sez. un. civ. 25 novembre 1992, n. 12546
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| Vita not., an. 44 (1992), fasc. 5-6, pt. 1, pag. 1057-1065
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1310; D12061
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| Le sezioni unite della Cassazione hanno riaffermato il principio
secondo cui qualora il privato che ha perduto, in seguito a
dichiarazione di pubblica utilita' e di occupazione (legittima o
illegittima) la disponibilita' di un proprio fondo per la
irreversibile costruzione sullo stesso di un' opera pubblica,
proponga un' azione per ottenere il valore del bene perduto, tale
azione, avendo natura risarcitoria, e' soggetta al termine
prescrizionale quinquennale. Secondo un diverso orientamento della
giurisprudenza, si tratterebbe invece di un diritto personale di
credito che si prescrive in 10 anni. L' A. preferisce la soluzione
prospettata dalla sentenza in rassegna, che a suo avviso dovrebbe
costituire un punto fermo per la soluzione delle controversie in
materia.
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| art. 13 l. 25 giugno 1865, n. 2359
art. 50 l. 25 giugno 1865, n. 2359
art. 51 l. 25 giugno 1865, n. 2359
art. 71 l. 25 giugno 1865, n. 2359
art. 73 l. 25 giugno 1865, n. 2359
art. 3 l. 27 ottobre 1988, n. 458
art. 2943 c.c.
art. 2946 c.c.
art. 2947 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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