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Documento


201969
IDG930601616
93.06.01616 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giuliano Ciro
Il lavoro domestico nell' impresa familiare
Nota a Cass. sez. lav. 22 agosto 1991, n. 9025
Vita not., an. 44 (1992), fasc. 5-6, pt. 1, pag. 1066-1070
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7404; D30128
L' A. ritiene che la Suprema Corte, con la pronuncia in epigrafe, aderisca a quell' interpretazione dell' art. 230 bis c.c., proposta anche da una parte della dottrina, che giustifica l' attribuzione a coloro che lavorano nella famiglia del diritto agli utili, ai beni e agli incrementi, con l' assunto che il reddito prodotto e', in ogni caso, il reddito dell' impresa collettivamente esercitata. Per quanto riguarda la necessaria qualificazione del lavoro casalingo come lavoro pertinente all' impresa, la Corte di Cassazione, che in precedenza si era espressa in senso negativo, sembra aderire invece, con la pronuncia annotata, all' orientamento piu' restrittivo richiedendo, in caso di separazione personale dei coniugi, un impegno della moglie casalinga tale da esonerare il marito "che poteva cosi' dedicarsi in maniera piu' esclusiva alle attivita' strettamente aziendali". L' A. non condivide queste conclusioni, indicando i motivi.
art. 230 bis c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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