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201970
IDG930601617
93.06.01617 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gradassi Fabrizio
Sulla modificabilita' una tantum dello statuto di S.p.a. e sulla prova dell' esistenza di fondi da imputare a capitale sociale
Nota a ord. Trib. Bologna 2 giugno 1992
Vita not., an. 44 (1992), fasc. 5-6, pt. 1, pag. 1071-1077
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312202
La prima massima ripropone il tema della derogabilita' una tantum dello statuto di societa' di capitali. Secondo l' A. la soluzione dovrebbe essere negativa, e la deliberazione assembleare di deroga dovrebbe quindi ritenersi annullabile ex art. 2377 comma 2 c.c., in quanto contraria all' atto costitutivo. L' A. indica i dati normativi che avvalorano quest' orientamento. Il Tribunale ha invece ritenuto conforme a legge la delibera con cui si derogava, in un caso specifico, allo statuto della societa', disconoscendo cosi' l' esistenza di interessi superindividuali e accogliendo la tesi "contrattualistica". L' A. censura anche la seconda massima, con cui il Tribunale ha ritenuto omologabile "la deliberazione assembleare di ricostituzione del capitale sociale mediante imputazione a capitale di somme in precedenza versate dai soci anche in difetto di prova dell' avvenuto versamento, essendo sufficiente al riguardo la tacita conferma degli amministratori e sindaci presenti all' assemblea".
art. 2363 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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