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Documento


201996
IDG930601643
93.06.01643 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Morera Umberto
Apertura di credito tacita o fido di fatto?
Nota a Cass. 11 marzo 1992, n. 2915
Riv. dir. comm., an. 90 (1992), fasc. 9-10, pt. 2, pag. 356-367
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D315
La sentenza annotata afferma che il comportamento di una banca che paghi assegni privi di copertura puo' assumere rilevanza per ravvisare la tacita conclusione di un contratto di apertura di credito tra banca e correntista. L' A. giudica non condivisibile tale principio e propone alcune riflessioni in ordine ai rapporti che intercorrono tra il fido bancario e il contratto di credito posto in essere dopo la sua concessione; piu' precisamente: tra il momento imprenditoriale, rilevante all' interno della banca, e il momento contrattuale, rilevante all' esterno dell' impresa.
art. 1842 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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