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Documento


202017
IDG930701664
93.07.01664 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Russo Luigi
Sui poteri del rappresentate della famiglia coltivatrice nominato ai sensi del comma 1 dell' art. 48 legge n. 203 del 1982
Nota a Cass. 5 luglio 1991, n. 7416
Riv. dir. agr., an. 71 (1992), fasc. 1, pt. 2, pag. 1-16
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9126; D40453
(Sommario: Presentazione del problema. La ratio della disposizione concernente la possibilita', per il concedente, di richiedere la nomina di un rappresentante della famiglia. Prime osservazioni: il rappresentante in oggetto non puo' considerarsi, solo perche' tale, imprenditore agricolo. I poteri facenti effettivamente capo al soggetto qualificato dalla legge quale "rappresentante" della famiglia. Ancora sul reale contenuto delle prerogative spettanti al soggetto de quo, ed esame del rapporto che si instaura con la famiglia. Sussistenza dei poteri di rappresentanza processuale per il familiare designato)
art. 48 comma 1 l. 3 maggio 1982, n. 203
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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