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202018
IDG930701665
93.07.01665 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carrozza Antonio
L' ambito costituzionale dell' "agricoltura e foreste" e la produzione di mangimi
Nota a C. Cost. 27 ottobre 1988, n. 994
Riv. dir. agr., an. 71 (1992), fasc. 1, pt. 2, pag. 23-25
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D911; D0310
La sentenza in commento interpreta l' art. 67 d.p.r. 616/1972 nel senso favorevole alla affermazione della competenza regionale sulla disciplina normativa relativa alla produzione di mangimi composti. Secondo la Corte, la fabbricazione di questi mangimi non va considerata come attivita' soltanto strumentale dell' agricoltura, in quanto e' essa stessa agricoltura. Secondo l' A., non e' da condividere l' interpretazione secondo cui il criterio per risolvere il problema della competenza fra Stato e Regioni in tema di agricoltura e foreste non coincide con quello per qualificare come agricolo o meno un tipo di attivita' imprenditoriale. Nel primo caso si puo' seguire il criterio finalistico; nel secondo non puo' ritenersi attivita' agricola quella di un mangimificio che non trasformi prodotti per farne mangimi.
art. 117 Cost. art. 118 Cost. art. 67 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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