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202022
IDG930701669
93.07.01669 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Costato Luigi
A proposito della pratica di "set-aside" su un seminativo foraggero
Nota a Pret. Voghera 4 ottobre 1991
Riv. dir. agr., an. 71 (1992), fasc. 1, pt. 2, pag. 55-56
D8710; D91821
Secondo la sentenza annotata, in caso di ritiro dei seminativi dalla produzione, chi richiede gli aiuti secondo la normativa CEE ha l' obbligo di astenersi dalle lavorazioni miranti alla produzione e all' utilizzazione del prodotto. Le operazioni necessarie a mantenere in buono stato il terreno, difendendolo dall' erosione, dagli infestanti e simili, non solo sono consentite ma imposte. Tra queste vanno comprese la tranciatura dell' erba e la raccolta di quella parte mista di infestanti, se il prodotto non viene utilizzato ma lasciato sul posto a marcire. L' A. non condivide a pieno la decisione. Ritiene che sarebbe stato opportuno chiedere alla Corte di Giustizia l' interpretazione pregiudiziale delle disposizioni comunitarie sul "set aside", al fine di sapere se il diritto comunitario consenta il mantenimento di certe colture erbacee ai soggetti aderenti al regime di messa a riposo dei terreni.
reg. CEE 1094/88
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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