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202047
IDG930901694
93.09.01694 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Richiello Giampietro
Sull' illegittimita' costituzionale dell' art. 47 ter l. n. 354/1975
Osservazione a C. Cost. 19 novembre 1991, n. 414
Cass. pen., an. 32 (1992), fasc. 8-9, pag. 1967-1968
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D661; D5503; D5505
Dalla motivazione della sentenza si trae che la particolare disciplina della reclusione militare, che si caratterizza per la finalita' di rieducazione del condannato al dovere costituzionale della difesa della Patria, non lede il principio costituzionale di eguaglianza perche' corrisponde ad una situazione effettivamente differenziata, quella di cittadino alle armi. L' A. osserva come la peculiare finalita' della reclusione militare venga in considerazione, in un bilanciamento d' interessi, con altri beni di rilievo costituzionale. Nel caso di specie, essa cede di fronte al bene individuale della salute, avendo la Corte Costituzionale dichiarato l' illegittimita' dell' art. 47 ter l. 354/1975 nella parte in cui non prevede che la reclusione militare possa essere espiata in detenzione domiciliare quando la persona versi in condizioni di salute particolarmente gravi.
art. 32 Cost. art. 47 ter l. 26 luglio 1975, n. 354
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