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202048
IDG930901695
93.09.01695 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Maiorano Nicola
In tema di affidamento in prova al servizio sociale
Osservazione a C. Cost. 22 gennaio 1992, n. 17
Cass. pen., an. 32 (1992), fasc. 8-9, pag. 1979
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5035; D644
La sentenza in epigrafe affronta una controversa questione, se cioe' per stabilire il limite della quantita' di pena detentiva legislativamente previsto perche' possa essere disposto l' affidamento in prova al servizio sociale debba considerarsi solo la pena irrogata dal giudice con la sentenza di condanna, oppure quella effettivamente da espiare, con esclusione di tutti i quantitativi di pena che non debbano essere espiate per l' intervento di una causa di estinzione. La pronuncia, ribadendo principi in precedenza affermati con sentenza n. 386/1989 e ordinanza n. 509/1990, ritiene che per pena inflitta debba intendersi la pena espianda. Rimane aperto il problema con riguardo alla pena irrogata in misura superiore a 3 anni per un unico reato, questione non sottoposta all' esame della Corte Costituzionale. A tale proposito l' A. auspica un intervento legislativo.
art. 47 comma 1 l. 26 luglio 1975, n. 354 l. 10 ottobre 1986, n. 663
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