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| IDG930901697 | |
| 93.09.01697 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Iacoviello Francesco Mauro
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| Prova e accertamento del fatto nel processo penale riformato dalla
Corte Costituzionale
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| Nota a C. Cost. 18 maggio 1992, n. 255
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| Cass. pen., an. 32 (1992), fasc. 8-9, pag. 2028-2034
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D614; D6140; D61400
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| La Corte Costituzionale ha dichiarato l' illegittimita'
costituzionale dell' art. 500 comma 3 c.p.p. e dell' art. 500 comma 4
c.p.p. "nella parte in cui non prevede l' acquisizione del fascicolo
per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni
previste dai commi 1 e 2, delle dichiarazioni precedentemente rese
dal testimone e contenute nel fascicolo del P.M.". L' A. svolge un
commento critico sulla pronuncia che, a suo avviso, suscita riserve
piu' per la trama argomentativa adottata che per gli effetti
provocati. La Corte impone infatti al legislatore ordinario un suo
modello di processo, che non e' pero' l' unico consentito dalla
Costituzione. Inoltre, poiche' la visione che la Corte ha del
processo penale e' quella scaturente dalla coesistenza e interazione
del principio della ricerca della verita' materiale, del principio di
non dispersione dei mezzi probatori e del principio del libero
convincimento, ci sono le premesse per ulteriori, incisive
dichiarazioni di incostituzionalita' di altre norme del diritto delle
prove, incompatibili con questo modello.
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| art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87
art. 2 n. 76 l. 16 febbraio 1987, n. 81
art. 500 c.p.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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