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202050
IDG930901697
93.09.01697 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Iacoviello Francesco Mauro
Prova e accertamento del fatto nel processo penale riformato dalla Corte Costituzionale
Nota a C. Cost. 18 maggio 1992, n. 255
Cass. pen., an. 32 (1992), fasc. 8-9, pag. 2028-2034
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D614; D6140; D61400
La Corte Costituzionale ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale dell' art. 500 comma 3 c.p.p. e dell' art. 500 comma 4 c.p.p. "nella parte in cui non prevede l' acquisizione del fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dai commi 1 e 2, delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del P.M.". L' A. svolge un commento critico sulla pronuncia che, a suo avviso, suscita riserve piu' per la trama argomentativa adottata che per gli effetti provocati. La Corte impone infatti al legislatore ordinario un suo modello di processo, che non e' pero' l' unico consentito dalla Costituzione. Inoltre, poiche' la visione che la Corte ha del processo penale e' quella scaturente dalla coesistenza e interazione del principio della ricerca della verita' materiale, del principio di non dispersione dei mezzi probatori e del principio del libero convincimento, ci sono le premesse per ulteriori, incisive dichiarazioni di incostituzionalita' di altre norme del diritto delle prove, incompatibili con questo modello.
art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87 art. 2 n. 76 l. 16 febbraio 1987, n. 81 art. 500 c.p.p.
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