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202054
IDG930901701
93.09.01701 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Richiello Giampiero
Sulla difesa d' ufficio affidata ad uditori giudiziari militari
Osservazione a Cass. sez. I pen. 20 dicembre 1990
Cass. pen., an. 32 (1992), fasc. 8-9, pag. 2096-2097
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6615
L' art. 130 ultimo comma c.p.p. 1930 stabiliva che la difesa di cui l' imputato fosse rimasto privo per abbandono e per impossibilita' di nomina di altro avvocato o procuratore poteva, nel dibattimento davanti al Pretore, essere affidata a un vice Pretore o ad un uditore giudiziario. Tale disposizione, espressamente limitata al dibattimento davanti al Pretore, era insuscettibile di avere ingresso, in base al principio di complementarita' di cui all' art. 261 c.p.mil.p., nel rito penale militare. Questa la situazione, rispecchiata anche nella sentenza in epigrafe. Il codice di procedura penale attuale prevede, all' art. 97 comma 4, la necessita' di nomina di un sostituto, per il principio dell' immutabilita' del difensore d' ufficio, e, in base al ricordato principio di complementarita', risulta applicabile anche al rito penale militare.
art. 130 c.p.p. 1930 art. 261 c.p.mil.p.
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