Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


202057
IDG930901704
93.09.01704 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferraro Angelo
Sulla forma dello "specifico mandato" per impugnare
Nota a Cass. sez. I pen. 13 dicembre 1990
Cass. pen., an. 32 (1992), fasc. 8-9, pag. 2126-2128
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6242; D6243; D60353
L' assunto contenuto nella sentenza in epigrafe, relativa a norme del codice di procedura penale abrogato, suscita, secondo l' A., perplessita': vi si afferma che il mandato specifico ad impugnare deve essere rilasciato "a pena di inammissibilita', per atto pubblico o per scrittura privata autenticata", ossia con le stesse forme previste dall' art. 136 comma 1 c.p.p. 1930 per il rilascio del mandato speciale. Riferimenti a posizioni della dottrina a commento dell' art. 96 c.p.p. attuale, in relazione al quale si e' osservato che "nessuna formalita' -come del resto per il passato- e' prevista per esprimere la volonta' di nominare il difensore".
art. 2 l. 23 gennaio 1989, n. 22 art. 192 c.p.p. 1930 art. 96 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati