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202059
IDG930901706
93.09.01706 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carcano Domenico
Arresto in flagranza e fermo di indiziato: garanzie difensive
Nota a Cass. sez. V pen. 10 settembre 1991
Cass. pen., an. 32 (1992), fasc. 8-9, pag. 2144-2147
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D611; D6110; D60353
La Cassazione, secondo un orientamento gia' espresso, ha affermato che l' omessa comunicazione al difensore di fiducia, o a quello d' ufficio nominato dal P.M., dell' avvenuto arresto o fermo non comporta sanzioni processuali: la violazione non e' infatti riconducibile alla previsione di cui all' art. 178 lett. c) c.p.p., costituendo l' art. 386 comma 2 c.p.p. una mera norma di comportamento per la polizia giudiziaria. Questa decisione della Cassazione era gia' stata criticamente annotata: l' omessa informazione al difensore dovrebbe essere piuttosto ricondotta alle nullita' di ordine generale previste dall' art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p. L' A. condivide le critiche, svolgendo in proposito ulteriori precisazioni.
art. 178 c.p.p. art. 386 c.p.p.
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