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202061
IDG930901708
93.09.01708 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carreri Cecilia
Arriva il dolo specifico nella bancarotta fraudolente documentale
Nota a Cass. sez. V pen. 22 gennaio 1992
Cass. pen., an. 32 (1992), fasc. 8-9, pag. 2202-2203
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D50102; D31320
La sentenza in rassegna afferma che il reato di bancarotta fraudolenta documentale presuppone il dolo specifico. L' A. precisa che il dolo specifico si caratterizza per il fine cui e' diretta la volonta', e che, come afferma la dottrina prevalente, esso deve riguardare un elemento ulteriore ed estrinseco rispetto alla fattispecie, non necessario all' integrazione del reato. Cosi', nel caso della bancarotta fraudolenta documentale, la volonta' o intenzione di tenere in modo caotico la contabilita' e' di per se' volonta' piena e sufficiente del fatto-reato, e non gia' di una circostanza estranea alla fattispecie.
art. 216 n. 2 l. fall. art. 51 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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