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202263
IDG931501910
93.15.01910 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bellantuono Domenico
Gli adempimenti preventivi per il giudizio di risoluzione dei contratti agrari all' esame delle sezioni unite della Cassazione
Nota a Cass. sez. un. civ. 19 gennaio 1993, n. 633 Cass. sez. III civ. 14 dicembre 1992, n. 13169
Foro it., an. 118 (1993), fasc. 2, pt. 1, pag. 381-386
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9142; D9144; D91412; D9171
Le sezioni unite affermano che la domanda di risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico deve essere preceduta, a pena d' improcedibilita', dalla contestazione ai sensi dell' art. 5 comma 3 l. 203/1982. Non e' sufficiente, infatti, l' unica comunicazione per il tentativo di conciliazione di cui all' art. 46 l. 203 cit. Nel caso esaminato, il concedente aveva chiesto la risoluzione del contratto d' affitto per morosita' e per subconcessione del contratto, senza effettuare la contestazione. La sez. III afferma l' improcedibilita' della domanda di risoluzione del contratto per fatto o colpa del mezzadro, non essendo stata la domanda preceduta dal tentativo di conciliazione di cui all' art. 46 cit. Tale adempimento e' obbligatorio qualunque siano le ragioni per cui e' richiesta la risoluzione del contratto agrario. L' A. esamina la sentenza alla luce della normativa cit. e di un ampio panorama giurisprudenziale, approfondendo le problematiche degli adempimenti preventivi.
art. 5 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 46 l. 3 maggio 1982, n. 203



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