Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


202275
IDG931501922
93.15.01922 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferraro A.
Osservazione a ord. Cass. sez. V pen. 23 marzo 1992
Foro it., an. 118 (1993), fasc. 2, pt. 2, pag. 85-87
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D61012; D6144
Puntualizzate le condizioni di legittimita' della perquisizione, la sentenza afferma che la illegittimita' di questa rende illegittimo il sequestro e ne determina l' inutilizzabilita' probatoria ex art. 191 comma 1 c.p.p. L' A. approfondisce la questione, rilevando conclusivamente che le regole processuali di garanzia devono essere coerentemente osservate, anche se l' inutilizzabilita' del sequestro conseguente a perquisizione illegittima puo' portare, sul piano pratico, conseguenze contrastanti con esigenze di giustizia sostanziale.
art. 244 c.p.p. art. 252 c.p.p. art. 253 c.p.p.



Ritorna al menu della banca dati