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202290
IDG931501937
93.15.01937 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dalmotto Eugenio
Sull' errore emendabile ex art. 287 e ss. c.p.c.
Nota a Cass. sez. I civ. 4 giugno 1992, n. 6857
Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 2, pt. 1A, pag. 337-342
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4164
Con la pronuncia in esame (prima massima), la Cassazione afferma che e' emendabile solo l' errore che investe l' attivita' di traduzione del risultato del giudizio nel documento. L' errore deve, dunque, investire un' attivita' materiale, mentre non puo' riguardare la formazione del giudizio. Cio' sarebbe confermato dall' art. 287 c.p.c., laddove precisa che l' errore emendabile si sostanzia nelle tre categorie dell' omissione, dell' errore materiale, dell' errore di calcolo. L' A. approfondisce la questione richiamando anche la numerosa casistica in materia.
art. 287 c.p.c.



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