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202291
IDG931501938
93.15.01938 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dalmotto Eugenio
Indisponibilita' sostanziale e disponibilita' processuale dell' assegno di divorzio
Nota a Cass. sez. I civ. 4 giugno 1992, n. 6857
Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 2, pt. 1A, pag. 341-352
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D450; D30126
Con la sentenza in esame (seconda massima) la Cassazione traccia tre linee argomentative per statuire l' irrilevanza dell' accordo con il quale i coniugi fissino il regime giuridico patrimoniale del futuro eventuale divorzio. L' A. esamina gli argomenti sostenuti dalla Corte, approfondisce la questione sul piano dottrinale e giurisprudenziale e ritiene indubitabile l' inderogabilita' di diritto sostanziale dell' assegno di divorzio.
art. 5 l. 1 dicembre 1970, n. 898



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