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202295
IDG931501942
93.15.01942 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mirabelli Giuseppe
Arbitrato e concessioni di opere pubbliche
Nota a Cass. sez. un. civ. 31 dicembre 1991, n. 12966
Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 2, pt. 1A, pag. 439-442
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1214; D153
La decisione in commento, su regolamento di giurisdizione, afferma che la giurisdizione del giudice amministrativo per quanto riguarda le controversie relative a concessioni di beni e servizi si estende anche alle controversie relative a concessioni di sola costruzione. La sentenza ha deciso anche sulla questione, sollevata dal concessionario ricorrente, secondo cui dall' inserzione di una clausola che prevede l' arbitrato nell' art. 18 della convenzione tipo, approvata con d.p.c. 27 febbraio 1988 ai sensi della l. 80/1987, dovrebbe dedursi la competenza del giudice ordinario. La sentenza espone una duplice risposta: postula la disapplicazione della clausola compromissoria contenuta in atti previsti da "fonti di livello non legislativo" per le controversi devolute alla giurisdizione amministrativa, ammettendone l' applicazione limitatamente alle controversie relative a indennita', canoni e corrispettivi; enuncia che, poiche' le fonti di livello legislativo costituiscono deroghe alla generale normativa, negli atti formati in attuazione di tali leggi e' legittima la previsione di clausole arbitrali. Su questa parte della sentenza s' incentra criticamente la nota.
art. 5 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 l. 17 febbraio 1987, n. 80



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