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202298
IDG931501945
93.15.01945 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Balzamo Angelo
Perdita della cosa depositata ed obbligo di denuncia
Nota a Cass. sez. III civ. 3 agosto 1991, n. 8541
Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 2, pt. 1A, pag. 463-482
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3176
Secondo la pronuncia in esame, il depositario che perde la detenzione del bene depositato per fatto al medesimo non imputabile e' tenuto al risarcimento del solo danno direttamente ricollegabile alla omessa e ritardata denuncia. Tale risarcimento si estende all' intero valore del bene solo quando il depositante prova che la tempestiva denuncia gli avrebbe permesso di recuperare il bene. La sentenza consolida un orientamento che solo di recente e' divenuto prevalente, dopo un vasto e articolato dibattito, che l' A. richiama fra dottrina e giurisprudenza, circa l' interpretazione dell' art. 1780 comma 1 c.c.
art. 1780 comma 1 c.c.



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