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| IDG931501946 | |
| 93.15.01946 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Zoppini Andrea
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| Sul controllo di validita' dell' atto recettizio da parte del
destinatario
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| Nota a Cass. sez. I civ. 9 maggio 1991, n. 5191
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| Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 2, pt. 1A, pag. 489-492
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30010
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| Una societa' per azioni, nel tentativo di sottrarsi alle conseguenze
della tardiva disdetta del rapporto associativo di categoria (nella
fattispecie, all' obbligo di versare i contributi per il biennio
successivo ed il residuo di quello precedente), affermava la mancata
conclusione del contratto associativo, poiche' l' accettazione da
parte dell' associazione non era stata a suo tempo formulata nel
rispetto delle norme statutarie disciplinanti la delibera di
ammissione dell' ente. Secondo le Corti di merito, la mancata
conclusione del contratto poteva essere confutata rilevando che la
contestazione era stata sollevata dopo 18 anni dal momento dell'
accettazione e dopo un regolare svolgimento del rapporto. Poiche' la
conclusione del contratto associativo non richiede particolari
requisiti formali, l' avvenuta perfezione del contratto deve
ritenersi ferma e di conseguenza il socio e' tenuto al rispetto delle
previsioni statutarie. La Cassazione giunge alle stesse conclusioni,
ma attraverso la formulazione del principio secondo cui "il mancato
rispetto delle norme statutarie nella conclusione del contratto
associativo non puo' essere invocato dal proponente ma solamente da
quanti sono gia' soci". Secondo l' A. questo principio potrebbe dare
luogo a fraintendimenti ove fosse estrapolato dai fatti di causa e
generalizzato.
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| art. 16 c.c.
art. 24 c.c.
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