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202299
IDG931501946
93.15.01946 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zoppini Andrea
Sul controllo di validita' dell' atto recettizio da parte del destinatario
Nota a Cass. sez. I civ. 9 maggio 1991, n. 5191
Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 2, pt. 1A, pag. 489-492
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30010
Una societa' per azioni, nel tentativo di sottrarsi alle conseguenze della tardiva disdetta del rapporto associativo di categoria (nella fattispecie, all' obbligo di versare i contributi per il biennio successivo ed il residuo di quello precedente), affermava la mancata conclusione del contratto associativo, poiche' l' accettazione da parte dell' associazione non era stata a suo tempo formulata nel rispetto delle norme statutarie disciplinanti la delibera di ammissione dell' ente. Secondo le Corti di merito, la mancata conclusione del contratto poteva essere confutata rilevando che la contestazione era stata sollevata dopo 18 anni dal momento dell' accettazione e dopo un regolare svolgimento del rapporto. Poiche' la conclusione del contratto associativo non richiede particolari requisiti formali, l' avvenuta perfezione del contratto deve ritenersi ferma e di conseguenza il socio e' tenuto al rispetto delle previsioni statutarie. La Cassazione giunge alle stesse conclusioni, ma attraverso la formulazione del principio secondo cui "il mancato rispetto delle norme statutarie nella conclusione del contratto associativo non puo' essere invocato dal proponente ma solamente da quanti sono gia' soci". Secondo l' A. questo principio potrebbe dare luogo a fraintendimenti ove fosse estrapolato dai fatti di causa e generalizzato.
art. 16 c.c. art. 24 c.c.



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