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202308
IDG931501955
93.15.01955 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Coppi Francesca Barbara
Sul "quando occorre" il giudizio di comparazione da parte del giudice d' appello
Nota a Cass. sez. IV pen. 13 gennaio 1992
Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 2, pt. 2, pag. 139-142
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6341
La sentenza, le cui conclusioni l' A. condivide, afferma che al di fuori dei casi eccezionali previsti dall' art. 597 comma 5 c.p.p., il giudice d' appello e' strettamente vincolato a quanto devoluto dalla parte che ha proposto l' impugnazione. L' A. esamina il problema di verificare se l' art. 597 comma 5 c.p.p. abbia un ambito di applicazione piu' ampio di quello attribuitogli dalla sentenza, con particolare riguardo al giudizio di comparazione che il giudice d' appello puo' effettuare "quando occorre".
art. 597 comma 5 c.p.p.



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