| 202311 | |
| IDG931501958 | |
| 93.15.01958 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Manera Giovanni
| |
| Sul giudice competente a giudicare la domanda di riesame contro la
convalida di sequestro di autoveicolo a carico di minorenne e sulle
conseguenze della tardiva convalida
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nota a ord. Trib. L' Aquila 28 marzo 1992
| |
| Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 2, pt. 2, pag. 173-176
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D61012
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| A un minore che guidava un' autovettura senza essere in possesso
della patente di guida veniva sequestrato dai carabinieri il veicolo
e contestata la contravvenzione. Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni convalidava il sequestro. Avverso
il decreto di convalida del sequestro, i genitori del minore
proponevano richiesta di riesame, eccependo la nullita' della
convalida perche' operata trascorsi i termini previsti dall' art. 355
c.p.p. e inoltre da giudice incompetente perche', secondo i
ricorrenti, competente sarebbe stato il Procuratore della Repubblica
presso la Procura circondariale in relazione al reato di incauto
affidamento ex art. 80 comma 11 del codice della strada, contestato
al proprietario. Il Tribunale della liberta' ha annullato il decreto
di convalida, affermando che la convalida del sequestro dell'
autovettura effettuata dal P.M. dopo la scadenza del termine previsto
dall' art. 355 cit. comporta l' inefficacia "ex tunc" del sequestro
per l' inosservanza del termine perentorio stabilito dalla legge. L'
A. sostiene che la decisione non puo' essere condivisa, sia in ordine
alla competenza, sia riguardo alla natura perentoria del termine
previsto dall' art. 355 comma 2 c.p.p.
| |
| art. 355 c.p.p.
| |
| | |