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202378
IDG930402025
93.04.02025 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Chieppa G.A., Mazzacane A.
Il luogo di presentazione dell' atto di impugnazione
Nota a Cass. sez. un. pen. 18 giugno 1991
Crit. dir., an. 18 (1992), fasc. 2-3, pag. 44-45
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D611; D63
Pienamente condivisibile, sostengono gli AA., la sentenza in commento, secondo la quale il rinvio operato dall' art. 309 comma 4 c.p.p. all' art. 582 c.p.p. e' comprensivo del disposto del secondo comma di quest' ultimo articolo. Per cui e' legittima, in caso di impugnazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva, la presentazione dell' atto nella cancelleria del luogo in cui si trovano le parti private e i difensori.
art. 309 comma 4 c.p.p. art. 582 c.p.p.
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