| 202390 | |
| IDG930402037 | |
| 93.04.02037 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Mendoza Roberto
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| Nota a ord. Pret. Rho 28 gennaio 1992
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| Crit. dir., an. 18 (1992), fasc. 6, pag. 33-34
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7704; D541; D60321
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| L' ordinanza in epigrafe affronta e risolve il problema della
legittimazione del sindacato a costituirsi parte civile nel processo
penale. L' A. condivide quanto affermato nell' ordinanza a proposito
della distinzione tra interessi diffusi e interessi collettivi.
Riguardo ai primi il codice di rito offre una tutela giuridica
favorendo l' intervento degli enti esponenziali nel processo penale
nelle forme e nei limiti indicati dall' art. 2 della direttiva n. 39
della l. 81/1987 e dagli artt. 91 ss. c.p.p. Riguardo agli interessi
collettivi e', invece, esatta l' osservazione secondo cui non e'
"precluso in linea di diritto il ricorso, alternativo alle due vie di
intervento, a seconda della posizione giuridica processuale fatta
valere" nonche' la decisione di ritenere assorbente l' ingresso della
FLMU, gia' costituita parte civile di intervenire ex art. 91 c.p.p.
Altrettanto condivisibile appare la esclusione della commissione
interna. Nel corso della nota, l' A. accenna al problema della
legittimazione delle associazioni ambientaliste.
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| art. 5 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 74 c.p.p.
art. 75 c.p.p.
art. 90 c.p.p.
art. 91 c.p.p.
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| Centro diretto da G. Taddei Elmi - IDG Firenze
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