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202415
IDG930602062
93.06.02062 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dogliotti Massimo
Da Sophia Loren a Stefania Sandrelli: una sicura evoluzione giurisprudenziale
Nota a Cass. 28 marzo 1990, n. 2527
Dir. fam., an. 21 (1992), fasc. 4, pt. 1, pag. 967-975
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D300082
Recenti pronunce hanno contribuito a chiarire l' esatta natura del diritto all' immagine come sicura espressione dell' identita' e quindi della personalita' dell' individuo. Un orientamento giurisprudenziale di merito (Pret. Roma 2 gennaio 1985) aveva ritenuto legittima la divulgazione dell' immagine di una nota attrice senza il consenso della stessa sulla base del sicuro interesse pubblico e della rilevanza sociale della pubblicazione stessa. La sentenza annotata afferma invece il principio generale per cui l' immagine non puo' essere riprodotta senza il consenso della persona effigiata. L' art. 97 della legge sul diritto d' autore prevede alcune ipotesi eccezionali e tassative in cui il consenso non e' necessario, ricollegabili a esigenze di natura pubblica e sociale. Nella fattispecie, pero', pur trattandosi di immagini di un' attrice assai nota tratte da un film e pubblicate in contesti non cinematografici, e' stato ritenuto violato il diritto all' immagine nella misura in cui non sussisteva un interesse pubblico all' informazione, bensi' mere finalita' speculative.
art. 45 l. 22 aprile 1941, n. 633 art. 46 l. 22 aprile 1941, n. 633 art. 70 l. 22 aprile 1941, n. 633 art. 80 l. 22 aprile 1941, n. 633 art. 97 l. 22 aprile 1941, n. 633 art. 10 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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