| 202415 | |
| IDG930602062 | |
| 93.06.02062 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Dogliotti Massimo
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| Da Sophia Loren a Stefania Sandrelli: una sicura evoluzione
giurisprudenziale
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| Nota a Cass. 28 marzo 1990, n. 2527
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| Dir. fam., an. 21 (1992), fasc. 4, pt. 1, pag. 967-975
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D300082
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| Recenti pronunce hanno contribuito a chiarire l' esatta natura del
diritto all' immagine come sicura espressione dell' identita' e
quindi della personalita' dell' individuo. Un orientamento
giurisprudenziale di merito (Pret. Roma 2 gennaio 1985) aveva
ritenuto legittima la divulgazione dell' immagine di una nota attrice
senza il consenso della stessa sulla base del sicuro interesse
pubblico e della rilevanza sociale della pubblicazione stessa. La
sentenza annotata afferma invece il principio generale per cui l'
immagine non puo' essere riprodotta senza il consenso della persona
effigiata. L' art. 97 della legge sul diritto d' autore prevede
alcune ipotesi eccezionali e tassative in cui il consenso non e'
necessario, ricollegabili a esigenze di natura pubblica e sociale.
Nella fattispecie, pero', pur trattandosi di immagini di un' attrice
assai nota tratte da un film e pubblicate in contesti non
cinematografici, e' stato ritenuto violato il diritto all' immagine
nella misura in cui non sussisteva un interesse pubblico all'
informazione, bensi' mere finalita' speculative.
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| art. 45 l. 22 aprile 1941, n. 633
art. 46 l. 22 aprile 1941, n. 633
art. 70 l. 22 aprile 1941, n. 633
art. 80 l. 22 aprile 1941, n. 633
art. 97 l. 22 aprile 1941, n. 633
art. 10 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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