Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


202420
IDG930602067
93.06.02067 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lorenzini Roberto
I limiti della liberta' di critica in materia religiosa
Nota a Trib. Venezia 23 marzo 1992
Dir. fam., an. 21 (1992), fasc. 4, pt. 1, pag. 1116-1121
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D04003; D5173; D945
La sentenza in commento ha stabilito che il reato di vilipendio della religione, con riferimento a uno dei culti ammessi dallo Stato (nella specie la Congregazione dei Testimoni di Geova) non sussiste allorche' l' offesa e' rivolta a una collettivita' di fedeli, senza indicazione del nome di alcuno degli aderenti alla confessione religiosa. Inoltre non integra il reato di diffamazione ai danni della Congregazione la pubblicazione, in un quotidiano locale e in un bollettino parrocchiale di un piccolo centro urbano, di pesanti giudizi e critiche a particolari aspetti e contenuti della dottrina religiosa avversata, in quanto la liberta' di proselitismo puo' ben svolgersi con ricorso ad espressioni fortemente polemiche, con l' unico limite della contumelia e della gratuita denigrazione. L' A. si propone d' individuare quali limiti incontra nel nostro ordinamento giuridico la liberta' di critica in materia religiosa.
art. 8 Cost. art. 19 Cost. art. 20 Cost. art. 403 c.p. art. 595 c.p.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati