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202421
IDG930602068
93.06.02068 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Segreto Antonio
Il diritto di cronaca, di critica e di propaganda religiosa quale causa giustificativa della diffamazione
Nota a Trib. Venezia 23 marzo 1992
Dir. fam., an. 21 (1992), fasc. 4, pt. 1, pag. 1122-1136
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D04003; D5173; D945
La sentenza in commento ha stabilito che il reato di vilipendio della religione, con riferimento a uno dei culti ammessi dallo Stato (nella specie la Congregazione dei Testimoni di Geova) non sussiste allorche' l' offesa e' rivolta a una collettivita' di fedeli, senza indicazione del nome di alcuno degli aderenti alla confessione religiosa. Inoltre non integra il reato di diffamazione ai danni della Congregazione la pubblicazione, in un quotidiano locale e in un bollettino parrocchiale di un piccolo centro urbano, di pesanti giudizi e critiche a particolari aspetti e contenuti della dottrina religiosa avversata, in quanto la liberta' di proselitismo puo' ben svolgersi con ricorso ad espressioni fortemente polemiche, con l' unico limite della contumelia e della gratuita denigrazione. L' A. svolge considerazioni generali sulla causa di giustificazione dell' esercizio del diritto di cronaca nel reato di diffamazione, per poi fare alcune osservazioni particolari per il diritto di cronaca in materia religiosa. Ritiene che la sentenza in esame abbia fatto corretta applicazione dei principi vigenti in materia.
art. 8 Cost. art. 19 Cost. art. 20 Cost. art. 403 c.p. art. 595 c.p.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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