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202422
IDG930602069
93.06.02069 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ribet Aldo
Il diritto di propaganda religiosa puo' consentire la diffamazione e il vilipendio?
Nota a Trib. Venezia 23 marzo 1992
Dir. fam., an. 21 (1992), fasc. 4, pt. 1, pag. 1136-1142
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D04003; D5173; D945
La sentenza in commento ha stabilito che il reato di vilipendio della religione, con riferimento a uno dei culti ammessi dallo Stato (nella specie la Congregazione dei Testimoni di Geova) non sussiste allorche' l' offesa e' rivolta a una collettivita' di fedeli, senza indicazione del nome di alcuno degli aderenti alla confessione religiosa. Inoltre non integra il reato di diffamazione ai danni della Congregazione la pubblicazione, in un quotidiano locale e in un bollettino parrocchiale di un piccolo centro urbano, di pesanti giudizi e critiche a particolari aspetti e contenuti della dottrina religiosa avversata, in quanto la liberta' di proselitismo puo' ben svolgersi con ricorso ad espressioni fortemente polemiche, con l' unico limite della contumelia e della gratuita denigrazione. L' A. ritiene difficile accettare, in punto di diffamazione, le conclusioni cui e' pervenuta la sentenza in epigrafe, essendo in presenza, nei due articoli pubblicati, di una vera criminalizzazione della Congregazione dei Testimoni di Geova.
art. 8 Cost. art. 19 Cost. art. 20 Cost. art. 403 Cost. art. 595 c.p.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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