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202423
IDG930602070
93.06.02070 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Weiss Luigi
Una miscela allarmante fra integralismo e proselitismo
Nota a Trib. Venezia 23 marzo 1992
Dir. fam., an. 21 (1992), fasc. 4, pt. 1, pag. 1142-1151
D04003; D5173; D945
La sentenza in commento ha stabilito che il reato di vilipendio della religione, con riferimento a uno dei culti ammessi dallo Stato (nella specie la Congregazione dei Testimoni di Geova) non sussiste allorche' l' offesa e' rivolta a una collettivita' di fedeli, senza indicazione del nome di alcuno degli aderenti alla confessione religiosa. Inoltre non integra il reato di diffamazione ai danni della Congregazione la pubblicazione, in un quotidiano locale e in un bollettino parrocchiale di un piccolo centro urbano, di pesanti giudizi e critiche a particolari aspetti e contenuti della dottrina religiosa avversata, in quanto la liberta' di proselitismo puo' ben svolgersi con ricorso ad espressioni fortemente polemiche, con l' unico limite della contumelia e della gratuita denigrazione. L' A. svolge alcune riflessioni riguardo alle importanti e gravi conseguenze sulla famiglia e sulla societa' della propaganda e del proselitismo dei Testimoni di Geova, ma ritiene che il bagaglio di civilta' e di cultura del mondo occidentale, fatto di tolleranza individuale e comprensione, costituisca una difesa contro gli eccessi
art. 8 Cost. art. 19 Cost. art. 20 Cost. art. 403 c.p. art. 595 c.p.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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