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202434
IDG930602081
93.06.02081 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lo Cascio Nicola
Effetti remissori del concordato preventivo ed unico azionista della societa' concordataria
Nota a Cass. 15 ottobre 1992, n. 11275
Giust. civ., an. 43 (1993), fasc. 2, pt. 1, pag. 378-380
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31300; D312201
Secondo la massima della sentenza annotata "il principio di cui all' art. 184 comma 1 l. fall., secondo cui il concordato preventivo omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura, non opera nei confronti dell' unico azionista della societa' concordataria". Questa conclusione si basa sulla ritenuta inapplicabilita' dell' art. 147 comma 1, che prevede l' estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili, a quei soci chiamati a rispondere illimitatamente non per effetto dello schema legale tipico delle societa' personali, ma per specifiche disposizioni di legge, come nel caso del socio unico azionista. L' A., pur non condividendo le argomentazioni svolte dalla Corte nella decisione annotata, aderisce alla soluzione proposta.
art. 184 l. fall. art. 2362 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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