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202435
IDG930602082
93.06.02082 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gragnoli Enrico
Tardivo versamento di parte dei contributi e responsabilita' del datore di lavoro verso l' assicurato
Nota a Cass. 19 agosto 1992, n. 9666
Giust. civ., an. 43 (1993), fasc. 2, pt. 1, pag. 382-386
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74461; D7002
Secondo la massima della sentenza in nota "qualora effettui versamenti contributivi inferiori al dovuto e tardivamente adempia al suo residuo obbligo, il datore di lavoro, nel caso in cui l' INPS corrisponda legittimamente l' integrazione del trattamento pensionistico solo a seguito dell' adempimento all' obbligo contributivo, deve pagare al dipendente in pensione gli interessi e il risarcimento del maggior danno per ritardato pagamento, ai sensi dell' art. 1224 comma 2 c.c., sull' integrazione della pensione". L' A. ritiene che una simile responsabilita' del datore di lavoro non possa esistere perche', prima del decorso del termine di prescrizione, cioe' quando il versamento dei contributi e' ancora possibile, l' assicurato deve agire, in conformita' al principio di automaticita', contro l' ente previdenziale. Non sarebbe comunque condivisibile, osserva l' A., il titolo sotto cui la responsabilita' del datore di lavoro e' stata ricompresa, da ricercare non nell' art. 1224 c.c., irrilevante nella fattispecie, ma nell' art. 2116 comma 2 c.c. o nella lesione del diritto a una regolare posizione contributiva.
art. 40 l. 30 aprile 1969, n. 153 art. 23 ter l. 11 agosto 1972, n. 485 art. 1224 c.c. art. 2116 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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