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| IDG930602082 | |
| 93.06.02082 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Gragnoli Enrico
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| Tardivo versamento di parte dei contributi e responsabilita' del
datore di lavoro verso l' assicurato
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| Nota a Cass. 19 agosto 1992, n. 9666
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| Giust. civ., an. 43 (1993), fasc. 2, pt. 1, pag. 382-386
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D74461; D7002
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| Secondo la massima della sentenza in nota "qualora effettui
versamenti contributivi inferiori al dovuto e tardivamente adempia al
suo residuo obbligo, il datore di lavoro, nel caso in cui l' INPS
corrisponda legittimamente l' integrazione del trattamento
pensionistico solo a seguito dell' adempimento all' obbligo
contributivo, deve pagare al dipendente in pensione gli interessi e
il risarcimento del maggior danno per ritardato pagamento, ai sensi
dell' art. 1224 comma 2 c.c., sull' integrazione della pensione". L'
A. ritiene che una simile responsabilita' del datore di lavoro non
possa esistere perche', prima del decorso del termine di
prescrizione, cioe' quando il versamento dei contributi e' ancora
possibile, l' assicurato deve agire, in conformita' al principio di
automaticita', contro l' ente previdenziale. Non sarebbe comunque
condivisibile, osserva l' A., il titolo sotto cui la responsabilita'
del datore di lavoro e' stata ricompresa, da ricercare non nell' art.
1224 c.c., irrilevante nella fattispecie, ma nell' art. 2116 comma 2
c.c. o nella lesione del diritto a una regolare posizione
contributiva.
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| art. 40 l. 30 aprile 1969, n. 153
art. 23 ter l. 11 agosto 1972, n. 485
art. 1224 c.c.
art. 2116 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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