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202453
IDG930602100
93.06.02100 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Didone Antonio
Compenso all' ausiliario liquidato dal tribunale fallimentare
Osservazione a Cass. 26 giugno 1992, n. 8022
Giust. civ., an. 43 (1993), fasc. 3, pt. 1, pag. 679-680
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3135; D3136; D40207
Secondo la massima della sentenza in epigrafe "il Tribunale fallimentare che, surrogandosi al giudice delegato, proceda direttamente alla nomina di un ausiliario della procedura, e' competente a liquidare il relativo compenso". La pronuncia, osserva l' A., ha fatto riferimento alla nozione di Tribunale quale "organo supremo della procedura concorsuale ed investito dell' intera procedura fallimentare". L' A., riportando anche le opinioni in tal senso della prevalente dottrina, ritiene preferibile far riferimento a un rapporto di sovraordinazione tra gli organi del fallimento, secondo uno schema "che consente all' organo sovraordinato di annullare gli atti dell' organo sottoordinato, ma non anche di revocarli o di riformarli d' ufficio e tanto meno di determinare autoritativamente la volonta' dell' organo inferiore o di sostituirsi ad esso".
art. 24 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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